Art. 11. Il Consiglio e' presieduto dal cancelliere dell'Ordine e ne fanno parte: a) il primo segretario pel Gran magistero dell'Ordine Mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia; b) un delegato del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; c) due membri del Consiglio coloniale da questo delegati; d) un delegato del Ministero degli affari esteri; e) i direttori generali del Ministero delle colonie. I Consiglieri di cui alle lettere b) e d) durano in carica due anni e sono, alla scadenza, rieleggibili. Segretario del Consiglio e dell'Ordine e' un funzionario del Ministero delle colonie da designarsi dal Nostro cancelliere.