Art. 11. 
 
  Il Consiglio e' presieduto dal cancelliere dell'Ordine e  ne  fanno
parte: 
 
    a) il primo segretario pel Gran magistero dell'Ordine Mauriziano,
cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia; 
 
    b) un delegato del Consiglio degli  Ordini  dei  SS.  Maurizio  e
Lazzaro e della Corona d'Italia; 
 
    c) due membri del Consiglio coloniale da questo delegati; 
 
    d) un delegato del Ministero degli affari esteri; 
 
    e) i direttori generali del Ministero delle colonie. 
 
  I Consiglieri di cui alle lettere b) e d) durano in carica due anni
e sono, alla scadenza, rieleggibili. 
 
  Segretario del  Consiglio  e  dell'Ordine  e'  un  funzionario  del
Ministero delle colonie da designarsi dal Nostro cancelliere.