Art. 14. Le disposizioni restrittive di cui nel precedente articolo non si applicano: a) nell'esercizio della Nostra prerogativa di motu proprio; b) nei casi eccezionali di straordinarie benemerenze i quali devono esserci segnalati con relazioni speciali; c) nella prima concessione di onorificenze entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto. Nei casi di cui alle lettere a) e c) non si applicano altresi' le limitazioni contenute nell'art. 4 e nel caso di cui alla lettera a) nemmeno le condizioni stabilite al secondo comma dell'art. 2.