Art. 14. 
 
  Le disposizioni restrittive di cui nel precedente articolo  non  si
applicano: 
 
    a) nell'esercizio della Nostra prerogativa di motu proprio; 
 
    b) nei casi eccezionali  di  straordinarie  benemerenze  i  quali
devono esserci segnalati con relazioni speciali; 
 
    c) nella prima concessione di onorificenze entro il termine di un
anno dalla pubblicazione del presente decreto. 
 
  Nei casi di cui alle lettere a) e c) non si applicano  altresi'  le
limitazioni contenute nell'art. 4 e nel caso di cui alla  lettera  a)
nemmeno le condizioni stabilite al secondo comma dell'art. 2.