Art. 16. 
 
  Gli  indigeni  Nostri  sudditi  che  per  la  prima  volta  vengano
insigniti di decorazioni dell'Ordine prestano al Nostro  cancelliere,
o alla autorita' che sia da lui delegata, giuramento di essere a  Noi
fedeli e obbedienti alle Nostre leggi. 
 
  Il giuramento viene prestato dagli indigeni  secondo  il  rito  cui
appartengono.