Art. 17. 
 
  Ai decorati sono  consegnate  le  insegne  del  loro  grado.  Salvo
dispensa  da  parte  del  Nostro  cancelliere,  tale  consegna  viene
effettuata con la massima solennita' dallo stesso cancelliere o dalle
autorita' da lui delegate in un  giorno  di  solennita'  nazionale  o
nell'anniversario di solenni fatti avvenuti nelle colonie.