Art. 18. Incorre nella perdita della decorazione chiunque sia condannato a pena che importi la perdita dei diritti civili, o per un reato che, a giudizio del Consiglio dell'Ordine, renda l'insignito immeritevole di conservare la decorazione. E' privato della onorificenza conseguita chiunque abbia mancato all'onore e al prestato giuramento sia propugnando interessi antinazionali, sia venendo meno alla promessa fedelta', sia valendosi della propria autorita' di diritto o di fatto su territori, genti, o tribu' delle Colonie, per usarla in senso contrario agli ordini dell'autorita', sia in qualunque altro modo.