Art. 18. 
 
  Incorre nella perdita della decorazione chiunque sia  condannato  a
pena che importi la perdita dei diritti civili, o per un reato che, a
giudizio del Consiglio dell'Ordine, renda l'insignito immeritevole di
conservare la decorazione. E' privato della  onorificenza  conseguita
chiunque  abbia  mancato  all'onore  e  al  prestato  giuramento  sia
propugnando interessi antinazionali, sia venendo meno  alla  promessa
fedelta', sia valendosi della propria autorita' di diritto o di fatto
su territori, genti, o tribu' delle  Colonie,  per  usarla  in  senso
contrario agli ordini dell'autorita', sia in qualunque altro modo.