Art. 19. Verificandosi alcuno di tali casi, la revoca e' fatta con Nostro decreto, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio, prima di deliberare deve, per mezzo del suo presidente, dare avviso della proposta revoca e dei fatti e motivi, su cui si fonda, al decorato, contro il quale e' promossa, prefiggendogli un termine per presentare le sue discolpe in iscritto. Non e' necessaria questa comunicazione quando il fatto, che da' luogo alla privazione della decorazione, risulti da documenti di incontestabile autenticita', o sia accertato da sentenza di condanna passata in cosa giudicata, o apparisca a giudizio del Consiglio dell'Ordine sufficientemente comprovato in altro modo qualsiasi.