Art. 19. 
 
  Verificandosi alcuno di tali casi, la revoca e'  fatta  con  Nostro
decreto, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine.  Il  Consiglio,
prima di deliberare deve, per mezzo del suo presidente,  dare  avviso
della proposta revoca e dei fatti e  motivi,  su  cui  si  fonda,  al
decorato, contro il quale e' promossa, prefiggendogli un termine  per
presentare le sue discolpe in  iscritto.  Non  e'  necessaria  questa
comunicazione quando il fatto, che da' luogo  alla  privazione  della
decorazione, risulti da documenti di incontestabile  autenticita',  o
sia accertato da sentenza di condanna passata in  cosa  giudicata,  o
apparisca  a  giudizio  del  Consiglio  dell'Ordine  sufficientemente
comprovato in altro modo qualsiasi.