Art. 2. 
 
  L'Ordine e' destinato a premiare le pubbliche benemerenze acquisite
da sudditi indigeni. 
 
  Possono in via d'eccezione  essere  decorati  di  questo  Ordine  i
cittadini italiani che, risiedendo nelle colonie di diretto  dominio,
di esse si sieno resi benemeriti, sempre che per lo stesso titolo non
sia stata loro conferita altra attestazione onorifica.