Art. 2. L'Ordine e' destinato a premiare le pubbliche benemerenze acquisite da sudditi indigeni. Possono in via d'eccezione essere decorati di questo Ordine i cittadini italiani che, risiedendo nelle colonie di diretto dominio, di esse si sieno resi benemeriti, sempre che per lo stesso titolo non sia stata loro conferita altra attestazione onorifica.