Art. 21. 
 
  Il decreto di revoca  e'  notificato  alla  persona  cui  riguarda,
intimandole di cessare di  fregiarsi  della  decorazione  di  cui  fu
privata, e con diffida, che,  in  caso  di  violazione,  incorrerebbe
nelle  pene  sancite  contro  chi  assume   abusivamente   titoli   e
decorazioni.