Art. 4. 
 
  Possono ogni anno essere concesse al massimo le nomine a: 
 
    Gran Cordone in numero . . . 2; 
 
    Grandi ufficiali » . . . . 8; 
 
    Commendatori » . . . . 16; 
 
    Ufficiali » . . . . 30; 
 
    Cavalieri » . . . . 90. 
 
  Di tali nomine non potranno conferirsi ai cittadini italiani  oltre
la meta' nei primi tre gradi e oltre un terzo nei rimanenti.