Art. 4. Possono ogni anno essere concesse al massimo le nomine a: Gran Cordone in numero . . . 2; Grandi ufficiali » . . . . 8; Commendatori » . . . . 16; Ufficiali » . . . . 30; Cavalieri » . . . . 90. Di tali nomine non potranno conferirsi ai cittadini italiani oltre la meta' nei primi tre gradi e oltre un terzo nei rimanenti.