(Regolamento-art. 1)
 
    Regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti. 
 
                               Art. 1. 
 
  Il R. dritto possesso e di amministrazione dei benefici  vacanti  e
di quelli sottoposti a sequestro per misura  di  conservazione  o  di
repressione, e la vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro
natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme  contenute
in questo regolamento, sotto la dipendenza e direzione  del  ministro
di grazia e giustizia e dei culti.