Regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti. Art. 1. Il R. dritto possesso e di amministrazione dei benefici vacanti e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione, e la vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo regolamento, sotto la dipendenza e direzione del ministro di grazia e giustizia e dei culti.