(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  L'avanzo netto  dell'amministrazione  dei  benefici  vacanti  sara'
tenuto a disposizione del ministro di grazia e giustizia e dei culti,
e servira' a  concedere  un  equo  sussidio  ai  nuovi  investiti;  a
sovvenire i parroci ed i preti poveri; a concorrere nelle  spese  pei
restauri delle chiese, degli episcopi e delle canoniche;  a  compiere
opere di carita'. 
 
  Ove pero' si tratti di assegni continuativi, o  di  concessioni  di
straordinaria importanza, sara' provocata l'approvazione sovrana.