Art. 10. L'avanzo netto dell'amministrazione dei benefici vacanti sara' tenuto a disposizione del ministro di grazia e giustizia e dei culti, e servira' a concedere un equo sussidio ai nuovi investiti; a sovvenire i parroci ed i preti poveri; a concorrere nelle spese pei restauri delle chiese, degli episcopi e delle canoniche; a compiere opere di carita'. Ove pero' si tratti di assegni continuativi, o di concessioni di straordinaria importanza, sara' provocata l'approvazione sovrana.