(Regolamento-art. 100)
 
                              Art. 100. 
 
  Durante la vacanza di un beneficio potranno i subeconomi pagare  le
imposte, i livelli, i canoni, gli interessi di capitali  e  l'assegno
agli economi spirituali  nella  somma  stabilita,  senza  bisogno  di
speciale autorizzazione. 
 
  Per tutte le altre spese dovranno ottenere  l'assenso  dell'economo
generale, salvo, nei  casi  di  assoluta  urgenza,  il  disposto  del
capoverso dell'art. 139  del  regolamento  di  contabilita'  per  gli
Economati generali, approvato con decreto Luogotenenziale 8  novembre
1917, n. 1893.