Art. 100. Durante la vacanza di un beneficio potranno i subeconomi pagare le imposte, i livelli, i canoni, gli interessi di capitali e l'assegno agli economi spirituali nella somma stabilita, senza bisogno di speciale autorizzazione. Per tutte le altre spese dovranno ottenere l'assenso dell'economo generale, salvo, nei casi di assoluta urgenza, il disposto del capoverso dell'art. 139 del regolamento di contabilita' per gli Economati generali, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893.