Art. 102. Salvo l'uso della facolta' consentita all'economo generale dal primo capoverso dell'art. 81 del regolamento di contabilita' per gli Economati, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917 n. 1893, i subeconomi dovranno versare all'economo generale da cui dipendono le disponibilita' di cassa nei casi, nei tempi e sotto le sanzioni stabilite dall'articolo stesso.