(Regolamento-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  Salvo l'uso della  facolta'  consentita  all'economo  generale  dal
primo capoverso dell'art. 81 del regolamento di contabilita' per  gli
Economati, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre  1917  n.
1893, i subeconomi  dovranno  versare  all'economo  generale  da  cui
dipendono le disponibilita' di cassa nei casi, nei tempi e  sotto  le
sanzioni stabilite dall'articolo stesso.