(Regolamento-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
  Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate  giorno  per  giorno
senza distinzione tra frutti naturali e civili. Per  l'annata  quindi
di promiscuo godimento tra il  cessato  titolare  ed  i  suoi  eredi,
l'Economato e il nuovo provvisto la ripartizione avra' luogo nel modo
seguente: si fara' una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1°
gennaio al 31 dicembre, e cosi' pure delle spese; l'avanzo  netto  si
dividera' a giorni, fra i diversi  interessati,  in  proporzione  del
tempo del godimento spettante a ciascuno. 
 
  Sulla somma complessiva delle esazioni e dei pagamenti riferibili a
tutta l'annata di promiscuo godimento, sara' prelevato un  premio  di
amministrazione  nella  misura  fissa  del  cinque  per   cento,   da
ripartirsi fra gli interessati in proporzione della somma riscossa  e
pagata da ciascuno. 
 
  Ove siavi rendita olearia, od  altra  di  natura  biennale,  dovra'
unirsi l'annata fertile alla infeconda,  e  collo  stesso  metodo  si
procedera' per le selve cedue  e  per  i  boschi,  i  cui  tagli  non
avvengano in ogni anno in eguale misura. 
 
  Compilato  ed  approvato   dall'Economato,   il   conteggio   sara'
notificato da un ufficiale giudiziario, od anche  da  un  usciere  di
conciliazione allo interessato, con diffida che non proponendo le sue
osservazioni entro il perentorio termine di giorni trenta il conto si
intendera' senza altro approvato anche da lui. 
 
  Rimasto cosi fermo il  conto,  l'Economato  potra'  procedere  alla
riscossione dei sopravanzi di  suo  credito  mediante  ingiunzione  a
termini del testo unico 14 aprile 1910, n. 639. 
 
  Le norme contenute in  questo  articolo  dovranno  essere  stampate
assieme alla tariffa indicata nell'art.88  e  tenute  permanentemente
affisse negli uffici subeconomali.