Art. 103. Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno senza distinzione tra frutti naturali e civili. Per l'annata quindi di promiscuo godimento tra il cessato titolare ed i suoi eredi, l'Economato e il nuovo provvisto la ripartizione avra' luogo nel modo seguente: si fara' una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre, e cosi' pure delle spese; l'avanzo netto si dividera' a giorni, fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del godimento spettante a ciascuno. Sulla somma complessiva delle esazioni e dei pagamenti riferibili a tutta l'annata di promiscuo godimento, sara' prelevato un premio di amministrazione nella misura fissa del cinque per cento, da ripartirsi fra gli interessati in proporzione della somma riscossa e pagata da ciascuno. Ove siavi rendita olearia, od altra di natura biennale, dovra' unirsi l'annata fertile alla infeconda, e collo stesso metodo si procedera' per le selve cedue e per i boschi, i cui tagli non avvengano in ogni anno in eguale misura. Compilato ed approvato dall'Economato, il conteggio sara' notificato da un ufficiale giudiziario, od anche da un usciere di conciliazione allo interessato, con diffida che non proponendo le sue osservazioni entro il perentorio termine di giorni trenta il conto si intendera' senza altro approvato anche da lui. Rimasto cosi fermo il conto, l'Economato potra' procedere alla riscossione dei sopravanzi di suo credito mediante ingiunzione a termini del testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Le norme contenute in questo articolo dovranno essere stampate assieme alla tariffa indicata nell'art.88 e tenute permanentemente affisse negli uffici subeconomali.