Art. 105. I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica, ed a trattativa privata, s'intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione economale, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'economo generale, salva l'approvazione, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti da registrarsi alla Corte dei conti, per i contratti stipulati a partiti privati quando superino il valore di lire 2000, e in tutti gli altri casi quando superino il valore di lire 4000.