(Regolamento-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
  I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica,  ed  a
trattativa  privata,  s'intendono  soggetti,  per   quanto   riguarda
l'Amministrazione  economale,  e  nel  solo   suo   interesse,   alla
condizione sospensiva della loro approvazione da  parte  dell'economo
generale, salva l'approvazione,  mediante  decreto  del  ministro  di
grazia e giustizia e dei culti da registrarsi alla Corte  dei  conti,
per i contratti stipulati a partiti privati quando superino il valore
di lire 2000, e in tutti gli altri casi quando superino il valore  di
lire 4000.