(Regolamento-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
  Gli affitti non dovranno eccedere la durata di tre anni; ma  quando
trattisi di oliveti, di selve cedue o di altri fondi la  cui  rendita
non sia annuale, e nei casi di utilita' evidente  per  il  beneficio,
potra' il ministro autorizzare la locazione per un tempo maggiore.