(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Gli  economi  generali  sono  autorizzati  a  far  eseguire,  nelle
proprieta' dei benefici vacanti,  le  riparazioni  urgenti,  che  non
importino somma maggiore di lire trecento, quando possano provvedervi
con  le  rendite  del  beneficio.  Pero'  l'urgenza   dovra'   essere
documentata coi rapporti del subeconomo e con la perizia  giurata  di
persona tecnica; ed i  lavori  dovranno  essere  dati  in  appalto  a
licitazione privata.