Art. 11. Gli economi generali sono autorizzati a far eseguire, nelle proprieta' dei benefici vacanti, le riparazioni urgenti, che non importino somma maggiore di lire trecento, quando possano provvedervi con le rendite del beneficio. Pero' l'urgenza dovra' essere documentata coi rapporti del subeconomo e con la perizia giurata di persona tecnica; ed i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.