(Regolamento-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
  Nessuno  potra'  essere  ammesso  all'asta,  se  prima  non   abbia
depositato presso l'Economato od il  Subeconomato,  secondo  i  casi,
somme oppure titoli dello Stato di un valore uguale alla decima parte
del fitto su cui si  aprira'  l'incanto.  Se  l'affitto  supera  lire
quattromila, il deposito sara' del 5 per cento sull'eccedenza.