Art. 112. Nessuno potra' essere ammesso all'asta, se prima non abbia depositato presso l'Economato od il Subeconomato, secondo i casi, somme oppure titoli dello Stato di un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si aprira' l'incanto. Se l'affitto supera lire quattromila, il deposito sara' del 5 per cento sull'eccedenza.