(Regolamento-art. 114)
 
                              Art. 114. 
 
  Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta,  la  subasta
sara' tenuta in quell'altro giorno che venne indicato nel  manifesto,
a  termini  dell'art.  108.  E  se  avvenga  che  in  questo  secondo
esperimento la  subasta  rimanga  pure  deserta,  l'economo  generale
potra' autorizzare l'affitto a trattative private.  Ma  se  l'affitto
supera lire duemila,  tale  autorizzazione  dovra'  essere  data  dal
Ministero.