Art. 114. Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta, la subasta sara' tenuta in quell'altro giorno che venne indicato nel manifesto, a termini dell'art. 108. E se avvenga che in questo secondo esperimento la subasta rimanga pure deserta, l'economo generale potra' autorizzare l'affitto a trattative private. Ma se l'affitto supera lire duemila, tale autorizzazione dovra' essere data dal Ministero.