(Regolamento-art. 117)
 
                              Art. 117. 
 
  Se vi sara' tale  offerta  di  aumento,  l'ufficio  che  procedette
all'asta pubblichera', nei modi sopra stabiliti, un  avviso,  in  cui
s'indichera' il giorno e l'ora del nuovo incanto, il prezzo  per  cui
fu aggiudicato l'affitto nell'asta precedente, l'aumento offerto e la
dichiarazione che l'aggiudicazione, che si fara' nel  nuovo  incanto,
sara' definitiva.