(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Avranno inoltre gli economi generali facolta' di  concedere,  sulla
proposta dei subeconomi e nei limiti della somma messa annualmente  a
loro disposizione, sussidi per restauri sino a lire trecento,  quando
i lavori risultino necessari da perizia compilata o  riveduta  da  un
ufficio  tecnico  governativo  e  riguardino  chiese   cattedrali   o
parrocchiali, episcopi o canoniche.