Art. 12. Avranno inoltre gli economi generali facolta' di concedere, sulla proposta dei subeconomi e nei limiti della somma messa annualmente a loro disposizione, sussidi per restauri sino a lire trecento, quando i lavori risultino necessari da perizia compilata o riveduta da un ufficio tecnico governativo e riguardino chiese cattedrali o parrocchiali, episcopi o canoniche.