(Regolamento-art. 120)
 
                              Art. 120. 
 
  Il corrispettivo dell'affitto deve essere stabilito in danaro. 
 
  Ogni fittaiuolo sara' tenuto a dare cauzione  sopra  beni  stabili,
oppure in valori dello Stato, o garantiti dallo Stato, e soltanto per
eccezione potra' presentare un mallevadore solidale e solvibile. 
 
  Da tale cauzione potra' dispensare l'economo generale. 
 
  Tutte le spese per gli atti di subasta, stipulazione del contratto,
tasse ed ogni altro simile oggetto saranno a carico dell'affittuario.