Art. 120. Il corrispettivo dell'affitto deve essere stabilito in danaro. Ogni fittaiuolo sara' tenuto a dare cauzione sopra beni stabili, oppure in valori dello Stato, o garantiti dallo Stato, e soltanto per eccezione potra' presentare un mallevadore solidale e solvibile. Da tale cauzione potra' dispensare l'economo generale. Tutte le spese per gli atti di subasta, stipulazione del contratto, tasse ed ogni altro simile oggetto saranno a carico dell'affittuario.