(Regolamento-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
  Se vi fossero fitti precedenti stabiliti in derrate,  i  subeconomi
procederanno alla vendita  delle  medesime,  al  maggiore  offerente,
mediante una sola candela ed a pronti contanti. 
 
  Tale vendita non potra' essere ritardata piu' di giorni quindici da
quello della ricevuta consegna, ed il prezzo non  dovra'  essere  mai
minore di quello segnato dall'ultima mercuriale del luogo in  cui  si
effettua la vendita stessa. 
 
  Per  protrarre  la  vendita  oltre  l'accennato  termine,   o   per
effettuarla a prezzo  inferiore  a  quello  stabilito  dall'accennata
mercuriale,  i  subeconomi  richiederanno   speciale   autorizzazione
all'economo generale.