Art. 121. Se vi fossero fitti precedenti stabiliti in derrate, i subeconomi procederanno alla vendita delle medesime, al maggiore offerente, mediante una sola candela ed a pronti contanti. Tale vendita non potra' essere ritardata piu' di giorni quindici da quello della ricevuta consegna, ed il prezzo non dovra' essere mai minore di quello segnato dall'ultima mercuriale del luogo in cui si effettua la vendita stessa. Per protrarre la vendita oltre l'accennato termine, o per effettuarla a prezzo inferiore a quello stabilito dall'accennata mercuriale, i subeconomi richiederanno speciale autorizzazione all'economo generale.