(Regolamento-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
  Fino a quando non sara' approvato l'elenco delle cauzioni di  tutti
i subeconomati, di cui  all'art  85,  la  misura  della  cauzione  da
prestarsi da ogni subeconomo sara' determinata secondo le  norme  del
precedente regolamento 2 marzo 1899, n.64.