(Regolamento-Allegato A)
 
                                                          Allegato A. 
 
            Tariffa (*) degli onorari e delle indennita' 
 
                 dovute ai subeconomi ed ai periti. 
 
                           Ai subeconomi. 
 
    1. Per la compilazione del verbale di vacanza, di  sottoposizione
a mano Regia o d'immissione in possesso: 
 
      a) di mensa arcivescovile o vescovile o di seminario, L. 20. 
 
      b) di parrocchia, L. 10. 
 
      c) di canonicato, coadiutoria od altro ente, L. 5. 
 
    2.  Per  ogni  vacazione  di  ore   quattro,   impiegate:   nella
compilazione   dello   stato   patrimoniale   attivo    e    passivo,
nell'accertamento della condizione dei  fabbricati,  terreni,  arredi
sacri, quando  non  si  ritenga  necessaria  l'opera  di  un  perito;
nell'esame e classificazione di titoli e documenti: 
 
    per la prima vacazione L. 5. 
 
    per le successive L.3. 
 
    3. Per la compilazione di un avviso d'asta, L. 2. 
 
  per la compilazione del verbale di aggiudicazione  provvisoria,  L.
1. 
 
  per la compilazione del  verbale  di  ricevimento  dell'offerta  di
aumento del ventesimo, L. 1,50. 
 
  per la compilazione del verbale di aggiudicazione definitiva: 
 
    se l'affitto e' di L. 500, L. 1. 
 
    se supera detta somma: 
 
    da lire 501 a lire 1000, L 2. 
 
    da lire 1001 a lire 5000, L. 3. 
 
    da lire 5001 in sopra, L. 5. 
 
  Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo,
si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva. 
 
  Per la stipulazione di contratti scritti, senza formalita' di asta,
si  esigeranno  gli   emolumenti   stabiliti   per   l'aggiudicazione
definitiva. 
 
    4. Per l'intervento, quando sia prescritto, alla stipulazione  di
un atto qualsiasi davanti a un notaio od altro pubblico ufficiale, L.
3. 
 
    5. Per la scritturazione degli atti sopraccennati, delle relative
copie, compresa l'autenticazione, e'  dovuto  per  ogni  facciata  di
venticinque righe con non meno di cinquanta lettere o cifre per riga,
L. 0,20. 
 
    6. Le indennita' di trasferta e di soggiorno saranno liquidate in
conformita' di quelle stabilite pei funzionari delle Stato con i Regi
decreti del 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446. 
 
                             Ai periti. 
 
    7. Per la relazione di una perizia di restauri ai  fabbricati,  o
di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessari, o  di  accertamento
di danni o miglioramenti recati ai fondi, o di descrizione tecnica di
beni immobili, L. 6. 
 
    8. Per ogni vacazione di quattro ore ognuna, impiegate,  o  sopra
luogo od  a  tavolino,  nelle  operazioni  preliminari  assolutamente
necessarie per la compilazione della  perizia,  come  rilievi,  tipi,
ecc. L. 6. 
 
    9. La scritturazione si compensa come e' detto all'art. 5. 
 
    10. Le indennita' di trasferta sono calcolate secondo l'art. 6 
 
  Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S.M. il Re: 
 
       Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: Sacchi. 
 
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  (*) N. B. La presente tariffa, stampata a caratteri chiari,  dovra'
rimanere permanentemente affissa negli uffici subeconomali.