(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  In   nessun   caso   gli   economi   generali    potranno,    senza
l'autorizzazione del Ministero, concedere allo stesso  beneficio,  in
un anno, piu' sussidi, che cumulati  insieme  superino  l'importo  di
lire trecento.