Art. 15. Senza pregiudizio di quelle ispezioni straordinarie che il Ministero ritenesse opportune tanto presso gli Economati, quanto presso i subeconomati, dovra' procedersi, almeno ogni due anni, ad una ispezione in ciascun Economato generale allo scopo di accertarne la condizione amministrativa. L'economo generale potra' incaricare i funzionari della carriera amministrativa o quelli di ragioneria di procedere alla presa di possesso dei benefici, alla consegna di uffici subeconomali ai titolari o reggenti, a verifiche di cassa, ed altre simili missioni purche' non assumano carattere d'ispezione. Dovra' lo stesso economo segnalare al Ministero le irregolarita' che si verifichino negli uffici subeconomali e che, a suo giudizio, richiedano la necessita' di una ispezione straordinaria. Quando occorrano speciali accertamenti di natura contabile l'ispettore del Ministero potra' farsi coadiuvare da un funzionario di ragioneria dell'Economato. Le spese relative alle ispezioni ed alle missioni saranno sostenute dall'Economato, salvo la rivalsa totale o parziale a carico di quei funzionari, compresi i subeconomi, la cui gestione risulti irregolare.