(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Senza  pregiudizio  di  quelle  ispezioni  straordinarie   che   il
Ministero ritenesse opportune  tanto  presso  gli  Economati,  quanto
presso i subeconomati, dovra' procedersi, almeno ogni  due  anni,  ad
una ispezione in ciascun Economato generale allo scopo di  accertarne
la condizione amministrativa. 
 
  L'economo generale potra' incaricare i  funzionari  della  carriera
amministrativa o quelli di ragioneria  di  procedere  alla  presa  di
possesso dei  benefici,  alla  consegna  di  uffici  subeconomali  ai
titolari o reggenti, a verifiche di cassa, ed altre  simili  missioni
purche' non assumano carattere d'ispezione. 
 
  Dovra' lo stesso economo segnalare al  Ministero  le  irregolarita'
che si verifichino negli uffici subeconomali e che, a  suo  giudizio,
richiedano la necessita' di una ispezione straordinaria. 
 
  Quando  occorrano  speciali  accertamenti   di   natura   contabile
l'ispettore del Ministero potra' farsi coadiuvare da  un  funzionario
di ragioneria dell'Economato. 
 
  Le spese relative alle ispezioni ed alle missioni saranno sostenute
dall'Economato, salvo la rivalsa totale o parziale a carico  di  quei
funzionari,  compresi  i  subeconomi,   la   cui   gestione   risulti
irregolare.