(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  La vigilanza  attribuita  sui  benefici  pieni  e  sopra  tutte  le
istituzioni di natura ecclesiastica, ha per oggetto la  conservazione
del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato,
e delle norme speciali che regolano la materia. 
 
  E' ufficio quindi  di  ogni  economo  generale  vigilare,  che  dai
titolari non si commettano malversazioni, danni od  irregolarita',  e
di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.