Art. 16. La vigilanza attribuita sui benefici pieni e sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, ha per oggetto la conservazione del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato, e delle norme speciali che regolano la materia. E' ufficio quindi di ogni economo generale vigilare, che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od irregolarita', e di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.