(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Ogni titolare di beneficio ed ogni rappresentante di  chiese  o  di
istituzioni ecclesiastiche dovra'  denunciare  all'economo  generale,
nel termine di giorni 15 dalla stipulazione, qualunque  contratto  di
locazione di immobili di spettanza del beneficio o  dell'ente  morale
ecclesiastico,  facendone  conoscere  esattamente   la   durata,   il
corrispettivo e tutte le altre condizioni, e  comunicando  copia  del
contratto in carta libera ove esso risulti da scrittura. 
 
  L'Economato, entro un  mese  dalla  denunzia,  deve  dichiarare  se
riconosce o meno regolare il contratto. 
 
  Se manchi la denuncia o se nel termine anzidetto  di  un  mese  sia
intervenuta la dichiarazione di irregolarita' del  contratto,  questo
non produrra' obbligazione per l'Economato e nemmeno per i successivi
titolari del beneficio.