Art. 18. Ogni titolare di beneficio ed ogni rappresentante di chiese o di istituzioni ecclesiastiche dovra' denunciare all'economo generale, nel termine di giorni 15 dalla stipulazione, qualunque contratto di locazione di immobili di spettanza del beneficio o dell'ente morale ecclesiastico, facendone conoscere esattamente la durata, il corrispettivo e tutte le altre condizioni, e comunicando copia del contratto in carta libera ove esso risulti da scrittura. L'Economato, entro un mese dalla denunzia, deve dichiarare se riconosce o meno regolare il contratto. Se manchi la denuncia o se nel termine anzidetto di un mese sia intervenuta la dichiarazione di irregolarita' del contratto, questo non produrra' obbligazione per l'Economato e nemmeno per i successivi titolari del beneficio.