(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Salvo ogni altra impugnativa per  frode,  le  locazioni,  tuttoche'
regolari  ai  sensi   dell'articolo   precedente,   non   produrranno
obbligazione per l'economato ed il nuovo investito,  se  risulti  che
siasi fatto  apparire  un  canone  di  affitto  inferiore  al  reale,
integrato o meno da occulte corrisposte supplementari.