(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  A garanzia delle  obbligazioni  del  conduttore,  ove  trattisi  di
affitto per un canone  annuo  superiore  alle  L.  500  o  di  durata
eccedente il  triennio,  dovra'  esigersi  una  congrua  cauzione,  o
mediante deposito di valori dello  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,
ovvero  mediante  ipoteca,  e  soltanto  per  eccezione  mediante  un
mallevadore solidale e solvibile, da consentirsi dall'Economato. 
 
  Per  giusti   motivi   potra'   l'Economato   generale   dispensare
l'investito  dall'esigere   tale   cauzione,   tenuto   conto   delle
consuetudini locali e delle condizioni proprie dei fondi affittati.