Art. 21. A garanzia delle obbligazioni del conduttore, ove trattisi di affitto per un canone annuo superiore alle L. 500 o di durata eccedente il triennio, dovra' esigersi una congrua cauzione, o mediante deposito di valori dello Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca, e soltanto per eccezione mediante un mallevadore solidale e solvibile, da consentirsi dall'Economato. Per giusti motivi potra' l'Economato generale dispensare l'investito dall'esigere tale cauzione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle condizioni proprie dei fondi affittati.