Art. 22. Ove all'economo generale risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne fara' rapporto al ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale potra' disporre che al titolare od amministratore si aggiunga, come coadiutore, il subeconomo od altra persona, salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente, ove cio' sia necessario. In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovra' essere consegnato al titolare del beneficio o rappresentante della chiesa.