(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Ove all'economo generale risulti della cattiva amministrazione  del
patrimonio di un beneficio o di altra istituzione  ecclesiastica  per
inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore,  ne
fara' rapporto al ministro di grazia e  giustizia  e  dei  culti,  il
quale potra' disporre che al titolare od amministratore si  aggiunga,
come coadiutore, il subeconomo od altra persona, salvo ad autorizzare
il sequestro del patrimonio dell'ente, ove cio' sia necessario. 
 
  In questi casi, soddisfatti i  pesi,  il  sopravanzo  netto  dovra'
essere consegnato al titolare del beneficio  o  rappresentante  della
chiesa.