(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  In caso di conflitto di interessi tra l'ente e l'investito o quando
si ritengano vantaggiosi all'ente atti che il titolare si  rifiuti  o
trascuri  di  adempiere,  il  Ministero,  inteso  il   Consiglio   di
amministrazione e di disciplina, puo' disporre che l'Economato assuma
la rappresentanza dell'ente nei limiti e per la definizione  di  tali
atti.