Art. 23. In caso di conflitto di interessi tra l'ente e l'investito o quando si ritengano vantaggiosi all'ente atti che il titolare si rifiuti o trascuri di adempiere, il Ministero, inteso il Consiglio di amministrazione e di disciplina, puo' disporre che l'Economato assuma la rappresentanza dell'ente nei limiti e per la definizione di tali atti.