Art. 24. Quando l'Economato amministra benefici sottoposti a sequestro, od altri enti, per speciali disposizioni, il premio per le spese di esazione e di amministrazione, da porsi a carico del beneficiato o dell'ente, non dovra' mai superare il 7 per cento e sara' cosi' liquidato; al subeconomo spettera' la meta' del premio graduale stabilito con l'art. 87, all'economato il premio fisso del 2 per cento.