(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Quando l'Economato amministra benefici sottoposti a  sequestro,  od
altri enti, per speciali disposizioni, il  premio  per  le  spese  di
esazione e di amministrazione, da porsi a carico  del  beneficiato  o
dell'ente, non dovra' mai superare il  7  per  cento  e  sara'  cosi'
liquidato; al subeconomo  spettera'  la  meta'  del  premio  graduale
stabilito con l'art. 87, all'economato il  premio  fisso  del  2  per
cento.