(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Ove si  tratti  di  alienazione  di  un  fondo  o  di  una  rendita
appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e
contratto  eccedente  la  semplice  amministrazione,  e  per  cui  e'
necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto  dovra'
essere  dal  titolare  o  dall'amministratore  sottoposto   all'esame
dell'economo generale, e da questi  trasmesso,  col  suo  parere,  al
procuratore generale del  Re  per  gli  ulteriori  provvedimenti,  ai
termini del R. decreto 22 luglio 1912, n. 886. 
 
  L'economo generale provvedera' all'esecuzione del decreto, che  gli
sara' comunicato e prendera' nota nei  suoi  registri  dell'atto  che
verra' stipulato.