Art. 25. Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui e' necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovra' essere dal titolare o dall'amministratore sottoposto all'esame dell'economo generale, e da questi trasmesso, col suo parere, al procuratore generale del Re per gli ulteriori provvedimenti, ai termini del R. decreto 22 luglio 1912, n. 886. L'economo generale provvedera' all'esecuzione del decreto, che gli sara' comunicato e prendera' nota nei suoi registri dell'atto che verra' stipulato.