Art. 26. L'amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro, e delle istituzioni, di cui e' cenno all'art. 7, sara' concentrata presso l'Economato generale, nel cui distretto i benefici o le istituzioni si trovano. Tale amministrazione sara' tenuta o direttamente, o per mezzo dei subeconomi, in conformita' delle norme sancite in questo regolamento e delle istruzioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti.