(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  L'amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro,  e
delle istituzioni, di cui e'  cenno  all'art.  7,  sara'  concentrata
presso l'Economato generale,  nel  cui  distretto  i  benefici  o  le
istituzioni si trovano. 
 
  Tale amministrazione sara' tenuta o direttamente, o per  mezzo  dei
subeconomi, in conformita' delle norme sancite in questo  regolamento
e delle istruzioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti.