Art. 27. Allorche' avvenga la vacanza d'un beneficio, il pretore, il sindaco, il ricevitore del registro, i notai ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia all'Economato generale direttamente, o per mezzo del subeconomo del luogo. Uguale obbligo avranno i detti funzionari se vengano a cognizione che il possesso di un beneficio sia stato assunto senza essersi ottenuto il regio placet od il regio exequatur.