(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Allorche'  avvenga  la  vacanza  d'un  beneficio,  il  pretore,  il
sindaco, il  ricevitore  del  registro,  i  notai  ed  ogni  pubblico
funzionario, che per ragione del proprio  ufficio  ne  sia  venuto  a
conoscenza,   dovranno   farne   denuncia   all'Economato    generale
direttamente, o per mezzo del subeconomo del luogo. 
 
  Uguale obbligo avranno i detti funzionari se vengano  a  cognizione
che il possesso di un  beneficio  sia  stato  assunto  senza  essersi
ottenuto il regio placet od il regio exequatur.