(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  L'economo generale in qualunque  modo  abbia  avuto  notizia  della
vacanza di un beneficio, assumera' o disporra' che sia sollecitamente
assunto il possesso e l'amministrazione delle temporalita' annesse; e
laddove  incontri  resistenza   od   opposizione,   potra'   invocare
l'appoggio del procuratore del Re o del pretore.