(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  L'economo generale dovra' invigilare affinche'  nessun  beneficiato
entri in possesso delle  temporalita'  vacanti,  senza  prima  averne
ottenuta regolare consegna in seguito alla  presentazione  del  Regio
exequatur, o del Regio placet.