Art. 31. Gli Economati generali corrisponderanno un assegno agli economi spirituali di quei benefici che non si trovino in una delle condizioni di cui all'art 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454. Tale assegno sara' determinato in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani; e non potra' essere in nessun caso inferiore a L. 360 annue, ne' superiore alla meta' del reddito netto del beneficio. Dagli Economati dovra' inoltre corrispondersi agli economi spirituali, fuori dei casi contemplai dalla suddetta legge, una somma annua per spese di culto in proporzione dell'assegno come sopra loro corrisposto, e in ogni caso non inferiore al minimo di L. 135. Agli economi spirituali sino a che non abbiano ottenuto il civile riconoscimento, sara' corrisposto il minimo delle spese di culto e l'assegno personale in misura non superiore a lire 360 annue, salvo ad indennizzarli, con effetto retroattivo al giorno della nomina, delle eventuali differenze che loro spettino ai termini delle precedenti disposizioni.