(Regolamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  Gli Economati generali corrisponderanno  un  assegno  agli  economi
spirituali  di  quei  benefici  che  non  si  trovino  in  una  delle
condizioni di cui all'art 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454. 
 
  Tale assegno sara' determinato in base alle rendite del  beneficio,
alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani; e non
potra' essere in nessun caso inferiore a L. 360 annue, ne'  superiore
alla meta' del reddito netto del beneficio. 
 
  Dagli  Economati  dovra'  inoltre   corrispondersi   agli   economi
spirituali, fuori dei casi contemplai dalla suddetta legge, una somma
annua per spese di culto in proporzione dell'assegno come sopra  loro
corrisposto, e in ogni caso non inferiore al minimo di L. 135. 
 
  Agli economi spirituali sino a che non abbiano ottenuto  il  civile
riconoscimento, sara' corrisposto il minimo delle spese  di  culto  e
l'assegno personale in misura non superiore a lire 360  annue,  salvo
ad indennizzarli, con effetto retroattivo  al  giorno  della  nomina,
delle  eventuali  differenze  che  loro  spettino  ai  termini  delle
precedenti disposizioni.