Art. 32. Nel prendere possesso delle temporalita' beneficiarie, dovra' compilarsi un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra, anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture. Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui e' cenno all'art. 8, in contraddittorio del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione. Non comparendo, si procedera' di ufficio. Ove si trovassero oggetti, carte, o libri di valore artistico o storico, bisognera' compilarne speciale elenco, di cui sara' trasmessa copia al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale a sua volta ne dara' comunicazione ai dicasteri competenti.