(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Nel  prendere  possesso  delle  temporalita'  beneficiarie,  dovra'
compilarsi un particolareggiato  elenco  dei  beni,  accertando,  ove
occorra, anche con perizia, lo stato in  cui  si  trovano  e  facendo
l'inventario  degli  arredi  sacri,  delle  suppellettili   e   delle
scritture. 
 
  Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui
e' cenno all'art. 8, in contraddittorio del titolare cessato o  degli
eredi, avvertiti del giorno  e  dell'ora  a  mezzo  di  un  ufficiale
giudiziario o di un usciere  di  conciliazione.  Non  comparendo,  si
procedera' di ufficio. 
 
  Ove si trovassero oggetti, carte, o libri  di  valore  artistico  o
storico,  bisognera'  compilarne  speciale  elenco,  di   cui   sara'
trasmessa copia al Ministero di grazia e giustizia e  dei  culti,  il
quale a sua volta ne dara' comunicazione ai dicasteri competenti.