Art. 33. Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il cessato titolare del beneficio od i suoi eredi, ne sara' dato loro avviso con la assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo. Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'economo generale, o per esso il subeconomo, procedera' giudiziariamente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o delle somme loro dovute, a norma dell'art. 924 del codice di procedura civile.