(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Se  risultino  danni,  dei  quali  debbano  rispondere  il  cessato
titolare del beneficio od i suoi eredi, ne sara' dato loro avviso con
la assegnazione di un termine per  fare  eseguire  le  riparazioni  o
pagarne l'importo. 
 
  Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'economo generale,  o
per esso il subeconomo, procedera' giudiziariamente,  chiedendo,  ove
occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori,
o delle somme loro dovute,  a  norma  dell'art.  924  del  codice  di
procedura civile.