Art. 37. Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendioso il metodo indicato nell'articolo precedente, l'atto di presa di possesso sara' notificato agli interessati per mezzo dell'usciere del conciliatore. Ove pero' sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione sara' fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel quale costoro hanno residenza.