(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni  fondiarie
e  riesca  troppo  dispendioso  il  metodo   indicato   nell'articolo
precedente,  l'atto  di  presa  di  possesso  sara'  notificato  agli
interessati per mezzo dell'usciere del conciliatore. 
 
  Ove  pero'  sia  considerevole   il   numero   dei   debitori,   la
notificazione sara' fatta con avviso  pubblicato  nell'albo  pretorio
del Comune, nel quale costoro hanno residenza.