Art. 4. I Consigli di amministrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6 del precedente regolamento approvato col Regio decreto 2 marzo 1899 n. 64, sono aboliti. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti un Consiglio di amministrazione e di disciplina che dovra' dare il suo parere: a) su gli stati di previsione e sui conti consuntivi; b) su tutti gli atti di maggiore importanza che fossero sottoposti al suo esame; nonche' sulle proposte di riforma dei regolamenti e degli organici degli Economati generali; c) sulla nomina degli economi generali e sulla promovibilita' di grado e di classe di tutti gli impiegati, ad eccezione dei casi in cui si provveda per concorso. Il Consiglio esercita infine su tutto il personale dell'amministrazione economale il potere disciplinare attribuito ai Consigli d'amministrazione e di disciplina dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n.693, e del relativo regolamento.