(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  I Consigli di amministrazione di cui agli articoli 4,  5  e  6  del
precedente regolamento approvato col Regio decreto 2  marzo  1899  n.
64, sono aboliti. 
 
  E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia e dei  culti
un Consiglio di amministrazione e di disciplina che  dovra'  dare  il
suo parere: 
 
    a) su gli stati di previsione e sui conti consuntivi; 
 
    b)  su  tutti  gli  atti  di  maggiore  importanza  che   fossero
sottoposti al suo  esame;  nonche'  sulle  proposte  di  riforma  dei
regolamenti e degli organici degli Economati generali; 
 
    c) sulla nomina degli economi generali e sulla promovibilita'  di
grado e di classe di tutti gli impiegati, ad eccezione  dei  casi  in
cui si provveda per concorso. 
 
  Il   Consiglio   esercita   infine   su    tutto    il    personale
dell'amministrazione economale il potere disciplinare  attribuito  ai
Consigli d'amministrazione e di  disciplina  dal  testo  unico  delle
leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908,  n.693,  e
del relativo regolamento.