(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  L'atto di consegna conterra' l'inventario  delle  scritture  e  dei
beni, sara' formato in doppio esemplare in base al registro  indicato
nell'art. 8 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sara'  descritto  lo
stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo,  verra'  accertato
con perizia. 
 
  Un esemplare  dell'atto,  firmato  dalle  parti,  sara'  conservato
presso l'Economato generale e l'altro restera' presso l'investito. 
 
  Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obblighera' di tutelare
i diritti del beneficio e di conservarne, con diligente cura, i beni,
le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri,  le  carte,  gli
oggetti d'arte e dara' all'uopo le seguenti garanzie: 
 
    a) se si tratti di benefici, la cui dote sia costituita  di  beni
immobili, la  cauzione  dovra'  corrispondere  all'importare  di  due
annualita'  lorde   della   rendita   media   accertata   nell'ultimo
quinquennio; 
 
    b) ove invece si tratti di benefici la cui dote sia costituita da
titoli di rendita dello Stato  od  altri  valori  pubblici,  assegni,
canoni od interessi di capitali, la cauzione  sara'  ragguagliata  ad
una sola annualita' della rendita del beneficio. 
 
  In entrambi i casi dovra' prestarsi in unica rata;  e,  concorrendo
giusti motivi, sara' in facolta' del Ministero di ridurre  la  misura
della  cauzione,  ed  anche  di  dispensare  completamente  il  nuovo
investito dall'obbligo di prestarla. 
 
  La cauzione di cui sopra potra' essere prestata o mediante  vincolo
su certificati nominativi di rendita  iscritta  sul  debito  pubblico
dello Stato od altri titoli garantiti dallo Stato,  ragguagliando  il
capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente  al  tempo
in cui la garanzia deve essere data, e  per  nove  decimi  del  detto
valore; o mediante deposito di somme o valori presso pubbliche casse,
o mediante ipoteca su beni immobili, od anche con fideiussione di una
o piu' persone riconosciute idonee. 
 
  L'accettazione  della  cauzione  sara'  fatta  con  atto   ricevuto
dall'economo generale. 
 
  Lo svincolo sara' disposto dallo stesso economo generale  a  favore
del cessato titolare, ove nessun  danno  venga  riscontrato  a  causa
della sua gestione. Si procedera' invece all'espropriazione in  forza
di decreto Ministeriale, nel caso di danni arrecati al beneficio  per
colpa dell'investito.