Art. 40. L'atto di consegna conterra' l'inventario delle scritture e dei beni, sara' formato in doppio esemplare in base al registro indicato nell'art. 8 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sara' descritto lo stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo, verra' accertato con perizia. Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sara' conservato presso l'Economato generale e l'altro restera' presso l'investito. Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obblighera' di tutelare i diritti del beneficio e di conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte, gli oggetti d'arte e dara' all'uopo le seguenti garanzie: a) se si tratti di benefici, la cui dote sia costituita di beni immobili, la cauzione dovra' corrispondere all'importare di due annualita' lorde della rendita media accertata nell'ultimo quinquennio; b) ove invece si tratti di benefici la cui dote sia costituita da titoli di rendita dello Stato od altri valori pubblici, assegni, canoni od interessi di capitali, la cauzione sara' ragguagliata ad una sola annualita' della rendita del beneficio. In entrambi i casi dovra' prestarsi in unica rata; e, concorrendo giusti motivi, sara' in facolta' del Ministero di ridurre la misura della cauzione, ed anche di dispensare completamente il nuovo investito dall'obbligo di prestarla. La cauzione di cui sopra potra' essere prestata o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato od altri titoli garantiti dallo Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui la garanzia deve essere data, e per nove decimi del detto valore; o mediante deposito di somme o valori presso pubbliche casse, o mediante ipoteca su beni immobili, od anche con fideiussione di una o piu' persone riconosciute idonee. L'accettazione della cauzione sara' fatta con atto ricevuto dall'economo generale. Lo svincolo sara' disposto dallo stesso economo generale a favore del cessato titolare, ove nessun danno venga riscontrato a causa della sua gestione. Si procedera' invece all'espropriazione in forza di decreto Ministeriale, nel caso di danni arrecati al beneficio per colpa dell'investito.