(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  All'infuori dei dritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato A)
nessun'altra somma sara' dovuta, sotto qualunque  denominazione,  per
la presa di possesso o la consegna delle temporalita' dei benefici. 
 
  La predetta tariffa, stampata a  caratteri  chiari,  dovra'  essere
tenuta permanentemente affissa negli uffici subeconomali.