Art. 42. All'infuori dei dritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato A) nessun'altra somma sara' dovuta, sotto qualunque denominazione, per la presa di possesso o la consegna delle temporalita' dei benefici. La predetta tariffa, stampata a caratteri chiari, dovra' essere tenuta permanentemente affissa negli uffici subeconomali.