(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  All'economo generale spetta di sostenere le ragioni degli enti  che
amministra. 
 
  Egli solo quindi rappresenta in giudizio i  benefici  vacanti,  sia
come attore, sia come convenuto, salve le  speciali  disposizioni  in
vigore nelle provincie meridionali pei benefici di R. patronato. 
 
  Tale  rappresentanza  e'  attribuita  ai  subeconomi  nei   giudizi
possessori o aventi per  oggetto  la  domanda  di  fitti,  interessi,
rendite e simili, ma i subeconomi non potranno continuare il giudizio
senza  l'autorizzazione  dell'economo   generale.   Ove   ricevessero
citazioni od atti di  altra  specie,  li  trasmetteranno  all'economo
generale predetto  limitandosi  ai  provvedimenti  di  urgenza  e  di
conservazione.