Art. 43. All'economo generale spetta di sostenere le ragioni degli enti che amministra. Egli solo quindi rappresenta in giudizio i benefici vacanti, sia come attore, sia come convenuto, salve le speciali disposizioni in vigore nelle provincie meridionali pei benefici di R. patronato. Tale rappresentanza e' attribuita ai subeconomi nei giudizi possessori o aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, rendite e simili, ma i subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'economo generale. Ove ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'economo generale predetto limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione.