Art. 45. Nelle cause, in cui vi sia conflitto d'interessi fra le amministrazioni degli Economati e qualsiasi amministrazione dello Stato, o il fondo per il culto, o il fondo di religione e di beneficenza per la citta' di Roma, sara' di volta in volta delegato, con disposizione ministeriale, alla rappresentanza e alla difesa dell'Economato, un avvocato o procuratore del Foro libero.