(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  Nelle  cause,  in  cui  vi  sia  conflitto   d'interessi   fra   le
amministrazioni degli Economati  e  qualsiasi  amministrazione  dello
Stato, o il fondo per  il  culto,  o  il  fondo  di  religione  e  di
beneficenza per la citta' di Roma, sara' di volta in volta  delegato,
con disposizione ministeriale,  alla  rappresentanza  e  alla  difesa
dell'Economato, un avvocato o procuratore del Foro libero.