(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Quando vi sia  disaccordo  fra  l'Economato  generale  e  la  Regia
avvocatura  erariale  in  merito  ad   una   lite   da   iniziare   o
sull'abbandono di quella  gia'  iniziata  e  pendente,  anche  se  in
appello  o  per  ricorso  in   cassazione,   dovra'   provocarsi   la
determinazione del ministro di grazia e giustizia, il quale decidera'
sentita la Regia avvocatura generale erariale.