Art. 47. Quando vi sia disaccordo fra l'Economato generale e la Regia avvocatura erariale in merito ad una lite da iniziare o sull'abbandono di quella gia' iniziata e pendente, anche se in appello o per ricorso in cassazione, dovra' provocarsi la determinazione del ministro di grazia e giustizia, il quale decidera' sentita la Regia avvocatura generale erariale.