Art. 48. Nelle cause avanti i pretori e i conciliatori, le amministrazioni economali potranno essere rappresentate dai propri funzionari. Qualora per le dette cause si riconosca opportuno il patrocinio di avvocato o procuratore, esso verra' assunto dall'avvocatura erariale o dai suoi delegati. Ove pero' la lite sia promossa in una sede nella quale non si abbiano delegati erariali, il patrocinio sara' dall'Economato generale affidato ad un avvocato o procuratore di sua scelta, dandone notizia al Ministero.