(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  Nelle cause avanti i pretori e i conciliatori,  le  amministrazioni
economali potranno essere rappresentate dai propri funzionari. 
 
  Qualora per le dette cause si riconosca opportuno il patrocinio  di
avvocato o procuratore, esso verra' assunto dall'avvocatura  erariale
o dai suoi delegati. Ove pero' la lite sia promossa in una sede nella
quale  non  si  abbiano  delegati  erariali,  il   patrocinio   sara'
dall'Economato generale affidato ad un avvocato o procuratore di  sua
scelta, dandone notizia al Ministero.